
Il Decreto Milleproroghe 2025, decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 (qui il testo coordinato con la legge di conversione 21 febbraio 2025, n. 15), all’articolo 11, comma 2-bis, reca disposizioni volte a differire al 14 aprile 2025 il termine per l’iscrizione, al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), da parte di enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, nonché da parte di tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti da questi delegati.
Per l’effettività di tale proroga si attende la pubblicazione di un ulteriore Decreto, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 15/25.
Il nuovo comma 2-bis recita infatti quanto segue:
“2-bis. Ai fini dell’operatività del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, di cui all’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il termine di sessanta giorni previsto dall’articolo 13, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59, è aumentato a centoventi giorni”.
A partire dal 13 febbraio è entrato in vigore l’obbligo di utilizzare i nuovi modelli di formulario identificativo dei rifiuti (FIR) e di registro cronologico di carico e scarico di cui al D.M. 59/2023.
Sul sito ufficiale del RENTRI sono stati pubblicati tre decreti direttoriali che definiscono: i requisiti dei sistemi di geolocalizzazione per la tracciabilità dei rifiuti, i manuali operativi a supporto degli utenti e degli operatori, e le modalità per l’accreditamento degli Enti e delle Amministrazioni.
I tre nuovi provvedimenti sono stati emanati in base a quanto previsto dal D.M. 59/2023 e sono i seguenti:
Il decreto n. 253/2024 definisce i requisiti tecnici e funzionali dei sistemi di geolocalizzazione, in linea con quanto previsto dall’articolo 16 del D.M. 59/2023 e fissa la data a partire dalla quale le informazioni sui percorsi devono essere rese disponibili.
I sistemi devono tracciare il percorso del veicolo che trasporta i rifiuti dal punto di origine a quello di destinazione, registrando la data del trasporto e garantendo una “accuratezza sufficiente” nella localizzazione del mezzo.
Con il decreto n. 254/2024 sono stati approvati i manuali operativi per agevolare l’utilizzo del Sistema RENTRI. I documenti comprendono:
Tutti manuali sono pubblicati sul sito del RENTRI al seguente link
Gli aggiornamenti relativi a tali manuali saranno pubblicati sul sito del RENTRI a avranno efficacia immediata.
Il decreto n. 255/2024 stabilisce la procedura di accreditamento per enti, amministrazioni e organi di controllo previsti dall’articolo 19, comma 4, del D.M. 59/2023.
La procedura di accreditamento avviene esclusivamente in modalità telematica tramite il portale ufficiale RENTRI (www.rentri.gov.it).
Il processo inizia con il primo accesso di una persona fisica, autenticata mediante il proprio dispositivo di identità digitale, che presenta la richiesta di accreditamento per l’ente o l’area organizzativa. L’identificazione avviene tramite interoperabilità con l’indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione.
Una volta inoltrata la domanda, il sistema RENTRI invia una notifica all’indirizzo PEC dell’ente, con l’esito della richiesta di accreditamento.
Il RENTRI è il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti introdotto per semplificare la gestione documentale dei rifiuti. È previsto dall’art. 188-bis del D.Lgs. 152/06 ed è lo strumento su cui il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica basa il sistema di tracciabilità dei rifiuti e prevede la digitalizzazione dei documenti di movimentazione e trasporto dei rifiuti.
Sono tenuti ad iscriversi al Sistema RENTRI:
– gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
– i produttori di rifiuti pericolosi;
– gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
– i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
– i soggetti di cui all’art. 189, comma 3, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152, con riferimento ai rifiuti non pericolosi.
Dal 13 febbraio 2025 (https://supporto.rentri.gov.it/).
A partire dal 13 febbraio 2025 i produttori di rifiuti iscritti al RENTRI devono utilizzare il modello di FIR riportato all’Allegato II del D.M. 4 aprile 20223, n. 59 (“nuovo modello”) in formato cartaceo. Il FIR cartaceo deve essere emesso e vidimato digitalmente tramite il RENTRI.
1. Gli enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti si iscrivono a decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 14 aprile 2025 (proroga introdotta dal DL n. 202/2024, convertito con legge di conv. n. 15/2025).
2. Gli enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 e fino a 50 dipendenti compresi si iscrivono a decorrere dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025.
3. Gli enti o imprese produttori iniziali di soli rifiuti speciali pericolosi con un numero di dipendenti inferiore o uguale a 10 sono tenuti a iscriversi al RENTRI a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026.
4. I produttori di rifiuti speciali pericolosi non rientranti in organizzazioni di ente e impresa sono tenuti a iscriversi al RENTRI a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026, a prescindere dal numero di dipendenti.
I nuovi modelli di registro cronologico di carico e scarico e di Formulario di identificazione del rifiuto (F.I.R.) sono liberamente scaricabili sul sito ufficiale del RENTRI al seguente link
